Superbonus 110% – aperta la possibilità di modifiche dimensionali dei serramenti
Dopo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 524/2021, anche ENEA si è conformata alle direttive ivi prescritte in merito alla possibilità di modifica dimensionale degli infissi in interventi beneficianti dei bonus fiscali. Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, è possibile infatti fruire delle agevolazioni fiscali, compreso appunto il Superbonus 110%, anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “ totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella prima dell’intervento. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.
Rimane fermo il principio secondo cui gli interventi edilizi da eseguire sono da inquadrare nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art.3, comma1, lett.d) del DPR n.380/2001 (TU Edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Il caso è ad esempio quello di un immobile residenziale unifamiliare in cui saranno eseguite sia opere strutturali con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di riqualificazione energetica. Qui la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del Superbonus al 110% come intervento trainato, anche se avranno una differente superficie, a patto che il totale delle nuove superfici finestrate non sia superiore a quello originale.